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Tutela legale

Pagina aggiornata al 27/05/2014

Cos’è

La tutela legale è una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti interdetti legalmente. L’interdizione legale è una pena accessoria che viene inflitta alle persone condannate alla pena della reclusione per cinque anni o più.

In questo caso il soggetto sarà sostituito, nel compimento di atti giuridicamente rilevanti (es. contratti, atti giuridici), da un tutore sino all’espiazione della pena. Il tutore, inoltre, disporrà e amministrerà i beni dell’interdetto. Una volta espiata la pena tornerà nel pieno possesso della propria capacità di agire e non avrà più bisogno della sostituzione e della rappresentanza del tutore.

Normativa

Artt. 343 e segg. c.c. e art. 414 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

È aperta d’ufficio dal Giudice Tutelare che riceve la sentenza direttamente dal Tribunale che l’ha emessa.

Come si richiede

Il Pubblico Ministero trasmette la sentenza di condanna al Giudice Tutelare, il quale apre la tutela nei confronti del condannato.

Il Giudice Tutelare nomina un tutore dell’interdetto legale a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Il tutore è scelto preferibilmente fra persone che abbiano delle relazioni reali e positive con il condannato e sappiano curare una destinazione dei suoi beni utile e funzionale per il suo reinserimento sociale. Qualche volta, in famiglie criminogene, devono perciò essere esclusi i congiunti.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l’ufficio con fedeltà e diligenza.

Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l’inventario dei beni dell’interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell’inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti dell’interdetto.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi

Modulistica

Non prevista

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza per la nomina del tutore è emesso entro 15 giorni dal deposito della richiesta.

Effetti

La sentenza di condanna penale priva (per tutta la durata della pena) l’interessato della capacità di agire e, quindi, di compiere validamente attività giuridicamente rilevanti, fatta eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione che il Tribunale abbia eventualmente autorizzato l’interdetto a compiere autonomamente.

L’interdizione legale risponde alle medesime norme dell’interdizione giudiziale, relativamente alla privazione dell’esercizio dei diritti patrimoniali e, in particolare, al divieto di compimento di singoli attività negoziali di contenuto economico-patrimoniale per le quali l’interdetto legale deve essere sostituito dal tutore. Il condannato interdetto legalmente mantiene la capacità di agire relativamente ai rapporti attinenti alla persona o alla famiglia.

Si formano, quindi, due patrimoni con amministrazione separata, ovvero il peculio tenuto in deposito dell’amministrazione dell’istituto e i restanti beni. Per il denaro del peculio il condannato ha una autonoma capacità di fare acquisti, e dunque di compiere dei contratti, e non si applica dunque per tali contratti la disposizione dell’incapacità del condannato. Cadono invece nella tutela, e dunque nella gestione del tutore, i beni immobili, il denaro che il condannato non portava con sé al momento dell’ingresso nell’istituto, le pensioni che continuano ad essere pagate periodicamente e tutto quanto perviene al condannato per eredità o per donazione o per assicurazioni, indennizzi o pagamento di crediti.

La gestione della tutela presenta delle difficoltà quando il condannato si ritrova in regime di semilibertà oppure in liberazione condizionale e dunque di fatto di nuovo nella disponibilità dei suoi beni. Il giudice tutelare dovrà allora con il tutore valutare in quale misura lasciare al condannato una somma, corrispondente ad un peculio, per le normali esigenze di vita (come mantenimento, acquisto di abiti, locazione di una casa) e dunque con una autonomia di spese.

Doveri del tutore

Il tutore deve: rappresentare l’interdetto in tutti gli atti civili; amministrare i beni dell’interdetto; procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto; tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare.

Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

N.B.: L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.

Rapporti con Istituti affini

Esistono altre due forme di tutela: la tutela dei minori (per il minorenne i cui genitori siano deceduti o decaduti dalla potestà genitoriale) e la tutela giudiziale (per gli interdetti giudiziali).

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.