Tribunale di Castrovillari
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Trapianto di organi tra viventi
Cos’è
In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene, fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.
L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile.
Normativa
L. 26 giugno 1967, n. 458; l. 16 dicembre 1999, n. 483; l. 19 settembre 2012, n. 167
Chi può richiederlo
Il donatore tramite l’istituto autorizzato al trapianto.
Come si richiede
La richiesta viene trasmessa dall'istituto autorizzato al trapianto al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.
Il Giudice verifica che il donatore sia:
- maggiorenne;
- capace di intendere e di volere;
- a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi;
- consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;
- determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell’organo contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile).
Dove si richiede
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
Costi
Esente
Modulistica
Non prevista
Tempi
Il decreto del Giudice deve essere emesso entro tre giorni.