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Interruzione di gravidanza - per minore

Pagina aggiornata al 28/05/2014

Cos’è

La minorenne che vuole interrompere la gravidanza (nei primi novanta giorni) deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se:

  • è inopportuno consultare le persone predette;
  • queste rifiutano il consenso;
  • queste esprimono pareri difformi.

Normativa

L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 12

Chi può richiederlo

La donna minore di età.

Come si richiede

La richiesta deve essere redatta dalla struttura sanitaria o dal consultorio o dal medico di fiducia e trasmessa al Giudice Tutelare dello stesso luogo.

Alla richiesta deve essere allegata:

  • la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
  • il documento di riconoscimento della minore;
  • la relazione del servizio pubblico o del medico.

Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi

Esente

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di convocazione è emesso entro una settimana o anche prima, se necessario.

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