Interruzione di gravidanza - per minore
- Cos’è
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La minorenne che vuole interrompere la gravidanza (nei primi novanta giorni) deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se:
- è inopportuno consultare le persone predette;
- queste rifiutano il consenso;
- queste esprimono pareri difformi.
- Normativa
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L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
- Chi può richiederlo
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La donna minore di età.
- Come si richiede
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La richiesta deve essere redatta dalla struttura sanitaria o dal consultorio o dal medico di fiducia e trasmessa al Giudice Tutelare dello stesso luogo.
Alla richiesta deve essere allegata:
- la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
- il documento di riconoscimento della minore;
- la relazione del servizio pubblico o del medico.
Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.
- Dove si richiede
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Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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Esente
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Tempi
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Il decreto di convocazione è emesso entro una settimana o anche prima, se necessario.
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