Iscrizione a ruolo
- Cos’è
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Nel processo civile, l’atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l’invito a comparire che l’attore deve notificare al convenuto per mezzo dell’ufficiale giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.
È con l’iscrizione a ruolo che il cancelliere provvede a iscrivere la causa sul ruolo generale degli affari contenziosi civili e che la causa viene portata innanzi al giudice.
Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a ciascun giudice. Al momento dell’iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.
- Normativa
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Art. 168 c.p.c.; D.P.R. n. 123 del 2001; Circolare del 2 agosto 2000.
- Chi può richiederlo
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La parte che propone l’azione o il suo avvocato. Può essere anche richiesta d’ufficio.
- Come si richiede
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La parte che si costituisce in giudizio per prima deve depositare in cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un’istanza rivolta al cancelliere di iscrivere la causa nel ruolo generale.
La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:
- delle parti, loro generalità e codice fiscale;
- del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale;
- dell'oggetto della domanda;
- della data di notificazione della citazione;
- della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti.
Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.
Con l’atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all’ufficio giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell’attore deve contenere: l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo potrà essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore.
- Dove si richiede
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Cancelleria competente per il procedimento
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di importo variabile a secondo della materia e del valore del procedimento (vd. Tabella Contributo Unificato)
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Modulistica
- Tempi
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L'iscrizione a ruolo avviene al momento della richiesta.
- Effetti
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Avvenuta la costituzione in giudizio delle parti, il cancelliere deve iscrivere la causa nel ruolo generale e formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno inseriti tutti gli atti della causa, in originale, qualora si tratti di atti dell’ufficio, oppure in copia quando si tratta di atti di parte. In particolare il cancelliere provvede all’inserimento della nota d'iscrizione a ruolo, di copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, dei processi verbali d'udienza, dei provvedimenti del giudice, degli atti di istruzione e della copia del dispositivo delle sentenze. Il cancelliere diventa pertanto il depositario dei fascicoli delle parti, che potranno ritirare in seguito il proprio fascicolo soltanto su autorizzazione del giudice.
Formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta al Presidente del Tribunale, il quale, con decreto, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti dovranno comparire.
- Stampa la scheda Iscrizione a ruolo in pdf.