Istanza di fallimento
- Cos’è
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L'istanza di fallimento è l’atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.).
- Normativa
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R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni.
- Chi può richiederlo
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Il debitore stesso (il legale rappresentante dell’impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l’insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).
- Come si richiede
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Il richiedente deve presentare l’istanza presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa. Se la sede principale è all'estero, l’istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.
Nel caso in cui sia l’imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza:
- Il documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa;
- la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
- i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell’impresa, con ricevuta di avvenuto deposito;
- lo stato patrimoniale dell’impresa;
- l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;
- il verbale di assemblea;
- l’eventuale certificato camerale sui protesti.
Se il ricorso è presentato da un creditori, questi dovrà depositare unitamente all'istanza:
- il codice fiscale e la partita IVA del creditore;
- la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
- le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore.
Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo.
Il giudice fissa l’udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso.
- Dove si richiede
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Cancelleria Procedure Concorsuali
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 85,00
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Marca da bollo da € 3,68 per diritti di certificazione (se si vuole richiedere l’attestazione di avvenuto deposito)
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)
- Tempi
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La convocazione del debitore è fissata entro 90 giorni.
- Stampa la scheda Istanza di fallimento in pdf.