Tribunale di Castrovillari
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Curatela
Cos’è
La curatela è una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.
La curatela è finalizzata ad assistere l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) e viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).
Normativa
Artt. 392 e segg. c.c.; artt. 415 e segg. c.c.
Chi può richiederlo
Lo stesso inabilitando, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, il Pubblico Ministero. È necessaria l’assistenza di un legale.
Come si richiede
Il richiedente apre il procedimento di inabilitazione presentando ricorso in carta libera e contenente l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, presso il Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi. Devono essere allegati al ricorso: il certificato di residenza, l’estratto dell’atto di nascita, lo stato di famiglia, la documentazione medica (ove disponibile).
Si fissa l’udienza di comparizione del ricorrente, dell’inabilitando e di tutti coloro che sono nominati nella domanda, nel corso della quale il giudice istruttore (nominato dal Presidente del Tribunale) procede all’esame dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate o può disporre d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni.
Dopo l’esame dell’inabilitando il giudice istruttore può, anche d’ufficio, nominare un curatore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso giudice istruttore fino a che non è pronunciata a sentenza che provvede sulla domanda di inabilitazione.
Se il Giudice pronuncia sentenza di inabilitazione (o, se si tratta di minore emancipato, se il Giudice pronuncia il prpvvedimento di emancipazione), il cancelliere trasmette copia del provvedimento al Giudice Tutelare, il quale procede alla nomina di un curatore del minore o dell’inabilitato. È possibile per i parenti o i conoscenti dell’inabilitato o del minore far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare curatore.
Il curatore viene nominato con decreto del Giudice Tutelare e assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Dove si richiede
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
Costi
- Esente da Contributo Unificato
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi
Il decreto di fissazione udienza è emesso entro 15 giorni.
Effetti
L’inabilitazione o l’emancipazione lasciano all’inabilitato e all’emancipato la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione (es. riscossione della pensione o dello stipendio ed utilizzo di somme nei limiti dei bisogni della persona).
Gli stessi potranno con l’assistenza del curatore (senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare) riscuotere capitali, a condizione di un idoneo impiego, e possono stare in giudizio nelle cause civili (sia come attore che come convenuto).
E', invece, necessaria l'autorizzazione del tribunale, previo parere del Giudice Tutelare, sempre che il curatore non sia il genitore (in tale evenienza è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare), in caso di:
- alienazione di beni, eccetto i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituzione di pegni o ipoteche;
- procedimenti di divisioni o promozione di relativi giudizi;
- stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati.
Gli atti compiuti dal curatore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del minore, o dell'inabilitato, e dei rispettivi eredi ed aventi causa.
Doveri del curatore
A differenza della tutela, il curatore non è tenuto alla presentazione di un rendiconto annuale, né di un rendiconto finale di curatela, ma dovrà informare prontamente il Giudice Tutelare se ha conoscenza di eventi che determinano la cessazione della curatela (es. morte dell’inabilitato, raggiungimento della maggiore età da parte del minore emancipato).
L’incarico del curatore non può essere conferito per un periodo maggiore di dieci anni, salvo non si tratti del coniuge, della persona convivente, degli ascendenti e dei discendenti.
Qualora venissero meno i presupposti che hanno condotto all’inabilitazione, essa può essere revocata in qualsiasi momento con sentenza del Tribunale su istanza del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, del pubblico ministero.
Se il Tribunale, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca, ritiene opportuno che l’inabilitato sia assistito da un amministratore di sostegno trasmette d’ufficio gli atti al Giudice Tutelare perché apra la relativa procedura di Amministrazione di sostegno
Rapporti con
L’incapace totale che sia stato interdetto è soggetto alla tutela anziché alla curatela.
Qualora il soggetto interessato sia parzialmente incapace, oppure, in caso di incapacità totale, qualora la gestione degli interessi del medesimo non sia complessa, può essere promosso il procedimento per la nomina dell’Amministrazione di sostegno