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Amministrazione di sostegno

Pagina aggiornata al 28/05/2014

Cos’è

L’amministrazione di sostegno è una misura, transitoria o permanente, di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo dell’istituto è aiutare tali persone ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione.

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominato amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).

N.B.: Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Normativa

L. n° 6 del 9/01/2004, artt. 404 e segg.

Chi può richiederlo

L'interessato (anche se incapace), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), il tutore o curatore e il Pubblico Ministero.

Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

Come si richiede

Il richiedente deve presentare istanza in carta libera indirizzata al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura, è competente il Giudice del luogo di ricovero).

L'istanza deve essere depositata in cancelleria e deve indicare:

  • le generalità del beneficiario,
  • la sua dimora abituale,
  • le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno,
  • il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario,
  • l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita (esente bollo), il certificato di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno.

Entro cinque giorni dal deposito il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda presentata e promemoria dell’udienza (con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli. Se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti precedentemente, anche i figli di questi ultimi. Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii, i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina. Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che sia nominato l’amministratore.

All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici. Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all’interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l’interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all’udienza. In tale certificato il medico dovrà espressamente specificare che la persona non è trasportabile neanche in ambulanza. Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta. L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Appena nominato dovrà, inoltre, fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario, che presenterà al primo rendiconto.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi

  • Esente da Contributo Unificato
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per il ritiro di copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

Effetti

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, ovvero gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Doveri dell’amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve depositare in cancelleria il rendiconto della gestione economica e fornire per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario. L’amministratore dovrà documentare ogni spesa superiore a € 100, richiedendo sempre la fattura o la ricevuta fiscale se dovuta (es. per interventi terapeutici ed altro). Non è necessario invece allegare scontrini che non rechino il codice fiscale del soggetto.

L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione.

L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se l’incapace eredita un immobile e prima non ne aveva, sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l’immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi, etc.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione. L’autorizzazione deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare con cui si impegni a vendere, ovvero un compromesso), perché l’autorizzazione potrebbe anche essere negata e allora l’amministratore si troverebbe a dover rispondere dei danni.

Situazioni di urgenza

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

Rapporti con Istituti affini

In caso di incapacità gestionale totale si può nominare un tutore anziché un amministratore di sostegno. È preferibile quest’ultima soluzione nei casi in cui il soggetto potrebbe essere vittima di raggiri (ad esempio perché, anziché trovarsi in una casa di cura, abbia una sua autonomia e abbia possibilità di fare acquisti sconsiderati o entrare in contatto con terzi che possano approfittare di lui), oppure se si debbano gestire situazioni complesse (es. quando la persona è titolare di un’impresa).

In questo caso occorre però attivare un diverso procedimento (interdizione per il quale occorre l’assistenza di un avvocato). L’interdizione potrebbe essere dichiarata anche se, nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, il Giudice lo ritenesse necessario. In questo caso trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché promuova il procedimento.

Faq

  • È necessario fare richiesta di nomina di Amministratore di sostegno nei casi in cui una persona capace di intendere e volere non può però firmare per problemi fisici (es. paralisi) o perché analfabeta?

    NO.

    L’amministrazione di sostegno e gli altri istituti di Protezione Giuridica servono a tutelare persone che - per infermità o menomazioni - perdano alcune delle loro capacità cognitive e psichiche. Un’invalidità strettamente fisica anche se del 100% ma non psichica o cognitiva, che non permette alla persona di apporre un segno di firma su documenti amministrativi, non può essere considerata una motivazione valida per richiedere la nomina di un Amministrazione di sostegno. La persona, infatti, seppur impossibilitata a firmare il documento (poiché, ad esempio, affetta da tetraparesi spastica agli arti superiori) è nel pieno delle proprie capacità cognitive e psichiche utili a comprende il contenuto del documento e può dimostrare la propria volontà in altro modo. In questo caso “la dichiarazione di chi non sa o non può firmare” è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
     
  • Nel caso di nomina temporanea di amministrazione di sostegno, è possibile ottenere una proroga?

    SI.

    Può essere richiesta una proroga (con domanda motivata), preferibilmente entro la data di scadenza della nomina temporanea. Non è quindi necessaria una nuova nomina, è sufficiente fare domanda al Giudice Tutelare.
     
  • Può l’Amministratore di sostegno sostenere delle spese dopo la morte dell’Amministrato?

    NO.

    I poteri dell’Amministrazione di sostegno terminano infatti alla morte del beneficiario. È possibile, tuttavia, per le sole spese funerarie e di saldo di eventuali pendenze legate alle strutture che hanno avuto in cura il defunto (casa di riposo, rsa, ecc), sostenere gli oneri chiedendo però l’autorizzazione a tutti gli eredi del defunto beneficiario.
     

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