Trapianto di organi tra viventi
- Cos’è
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In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene, fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.
L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile.
- Normativa
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L. 26 giugno 1967, n. 458; l. 16 dicembre 1999, n. 483; l. 19 settembre 2012, n. 167
- Chi può richiederlo
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Il donatore tramite l’istituto autorizzato al trapianto.
- Come si richiede
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La richiesta viene trasmessa dall'istituto autorizzato al trapianto al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.
Il Giudice verifica che il donatore sia:
- maggiorenne;
- capace di intendere e di volere;
- a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi;
- consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;
- determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell’organo contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile).
- Dove si richiede
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Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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Esente
- Modulistica
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Non prevista
- Tempi
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Il decreto del Giudice deve essere emesso entro tre giorni.
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