Oblazione Penale

Cos’è

L’oblazione penale è l’istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

  • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa;
  • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.

Normativa

Art. 141 Disp. Att. c.p.p. (d.lgs 271/89) e art. 162 e 162 bis c.p.

Chi può richiederlo

L’imputato che ne abbia interesse o il suo difensore.

Come si richiede

Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l’imputato con l’atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione al GIP (se la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari) o in cancelleria dell’esecuzione penale (se in fase dibattimentale).

Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali. 

Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate), presso un concessionario E.S.A.T.R.I. s.p.a., un ufficio postale o una Banca/Istituto di credito.

Il modello F23 deve essere compilato come da modello allegato (vd. Sezione Modulistica).

In particolare:

  • [COGNOME, DENOMINAZIONE…]: indicare le generalità ed il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento;
  • [COGNOME, DENOMINAZIONE…]: non compilare;
  • [UFFICIO O ENTE] indicare codice 9BX e sub codice RG;
  • [CO. TERRITORIALE]: indicare codice C349;
  • [CAUSALE]: indicare come codice PA;
  • [ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO]: indicare il numero del Registro generale GIP riportato in calce alla distinta seguendo l’ordine anno/numero (esempio: il proc. Nr. 1234/08 R.G.G.I.P. viene riportato come segue = 20081234RGGIP);
  • [CODICE TRIBUTO]: al primo rigo indicare il codice 741T relativo alla somma versata a titolo di oblazione, mentre al secondo rigo indicare il codice 773T, relativo invece alle spese processuali;
  • [DESCRIZIONE]: al primo rigo indicare la voce OBLAZIONE ed al secondo rigo la voce SPESE PROCESSUALI.
  • [IMPORTO]: al primo rigo indicare in cifre la somma dovuta a titolo di oblazione, mentre al secondo rigo indicare la somma delle spese processuali di cui alla distinta consegnata dalla cancelleria;
  • [COD. DESTINATARIO]: non compilare.

Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare presso la cancelleria del giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l’archiviazione del procedimento).

Dove si richiede

Cancelleria GIP/GUP per le informazioni relative allo stato del procedimento e per la richiesta copie delle sentenze

Piano 2°

 

Cancelleria Esecuzione Penale (se in fase dibattimentale) per la richiesta di copie delle sentenze

Piano 1°

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi
  • Spese forfettarie di € 80 per l’oblazione penale
  • Spese processuali
Modulistica

Modello F23 Oblazione Penale

Tempi

La sentenza è emessa dopo circa 15 giorni dal deposito della prova di pagamento, ma dipende dal carico di lavoro.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.