Richiesta copie atti
- Cos’è
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Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, documento o provvedimento depositato presso il Tribunale.
Le copie possono essere:
- semplici: servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto e non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
- autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche e hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale;
- esecutive: servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.
- Normativa
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Artt. 743-746 c.p.c.; artt. 76-153/154 att. c.p.c.; artt. 2714/2719 c.c. art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525; D.M. 20.8.92; artt. 633-656 c.p.c.
- Chi può richiederlo
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Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
- Come si richiede
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L'interessato o un suo delegato, munito di delega, deve presentare l’istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta.
In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG.
Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario sarà prevista la richiesta delle copie elettroniche degli atti di scambio sia verbalmente portando una chiavetta usb o cd rom, sia via mail all’indirizzo pubblicato sul sito internet.
- Dove si richiede
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Cancelleria competente per il procedimento
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd. Tabella dei diritti di copia).
- Modulistica
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Non prevista
- Tempi
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La copia è rilasciata entro 3 giorni, se richiesta con urgenza, o entro circa una settimana, se richiesta senza urgenza.
- Stampa la scheda Richiesta copie atti in pdf.