Attestazione deposito atti giudiziari
- Cos’è
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Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce ad una copia dello stesso atto depositato.
L’apposizione del timbro “depositato” sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria.
In caso di smarrimento dell’atto depositato o di contestazioni, la Cancelleria, dietro esibizione della copia dell’atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà il certificato attestante il deposito dell’atto in tale data.
- Normativa
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Art. 116 c.p.c.; Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001
- Chi può richiederlo
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L’interessato o un suo delegato.
- Come si richiede
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L’interessato deve richiedere il servizio in cancelleria al momento del deposito dell’atto.
- Dove si richiede
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Cancelleria competente per il procedimento
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di certificazione
- Modulistica
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Non prevista
- Tempi
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L’attestazione è rilasciata immediatamente.
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