Registrazione periodici
- Cos’è
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La registrazione è la procedura necessaria per poter pubblicare periodici a stampa, radiotelevisivi e online con periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Quindi, devono essere registrate presso il Tribunale (iscritte in apposito registro) tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.
L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
E’ necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.
- Normativa
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L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62.
- Chi può richiederlo
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Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica.
- Come si richiede
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L'interessato deve compilare in tutte le sue parti l’apposito modulo di richiesta di registrazione al Registro Stampa, indirizzando la domanda al Presidente del Tribunale competente per territorio (sede dell’editore). La richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) della pubblicazione periodica.
La firma può essere autenticata dall’impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- l’autocertificazione di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile;
- l’autocertificazione di iscrizione all’Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell’elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all’Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
- la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
- l’attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.
Se il proprietario e/o l’editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:
- la copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
- i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero la visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni).
Inoltre:
- se il proprietario è diverso dall’editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato;
- se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata;
- se il proprietario è una Onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus.
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).
- Dove si richiede
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Segreteria della Presidenza
Piano 1°
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all’ufficio postale sul C/C postale n.8003 intestato a “Ufficio di registro tasse e concessioni governative – Roma” mediante bollettino postale
- Una marca da bollo di € 16,00
- Marche da bollo da € 16,00 e € 11,06 per ogni autentica che si esegue in cancelleria
- Marche da bollo da € 16,00 e € 3,68 per il ritiro della copia del decreto d’iscrizione
Sono previste esenzioni per le onlus.
- Modulistica
- Tempi
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La registrazione ha valore dal momento del Decreto, che viene emesso 15 giorni dopo il deposito della domanda.
- Stampa la scheda Registrazione di periodici a stampa, radiotelevisivi e online in pdf.