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  • COS’È
    Il trasferimento della proprietà immobiliare ha luogo mediante emissione del decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’Esecuzione.
     
    Il servizio consente di fornire al richiedente copia autentica del decreto di trasferimento, necessaria per procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento e di eventuali iscrizioni ipotecarie connesse.
    INTERESSATI
    Professionista delegato alla vendita giudiziaria e/o aggiudicatario dell’immobile.
    TERMINI
    Con sentenza n. 28387 del 14.12.2020, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio dell’immediata trascrivibilità del decreto di trasferimento: «nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 c.p.c. ».
     
    Ne consegue pertanto che il Conservatore deve procedere alla trascrizione del decreto di trasferimento, provvedimento definitivo di per sé per il fatto di essere reso dal giudice dell’esecuzione, previa esibizione di sua copia conforme all’originale.
    Non è necessaria attestazione di codesta cancelleria sull’avvenuta carenza di opposizioni presentate avverso il decreto di trasferimento, né attendere il decorso del termine di 20 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento per la presentazione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
     
    Successivamente alla notifica del decreto di trasferimento, pertanto, si suggerisce di effettuare la richiesta di prenotazione per l’autentica in cancelleria dopo aver adempiuto all’onere di registrazione fiscale del decreto di trasferimento presso Agenzia delle Entrate (adempimento demandato al professionista delegato).
     
    COPIA CONFORME
    Il rilascio di copia conforme del decreto di trasferimento può essere richiesto alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari, previa istanza da effettuarsi mediante l’applicativo appuntamenti disponibile sul sito del Tribunale di Castrovillari (cliccando sulla voce “Per richiedere un appuntamento clicca qui” o al link: https://www.tribunale.castrovillari.giustizia.it/it/Content/Index/61867 ), scegliendo per la prenotazione la data in cui avverrà l’accesso in Tribunale per il ritiro, avendo cura di indicare:
    • Numero di RG del fascicolo (specificando se è ruolo Castrovillari o ex Rossano)
    • Data di acquisto delle marche da bollo (già acquistate prima di prenotarsi)
    • Numero di cellulare
     
    ASSISTENZA LEGALE
    Non obbligatoria
    COSTI
    Costi variabili in base al numero di pagine, come da tabella aggiornata con D.M. 4 luglio 2018.
    Diritti di copia autentica:
    SENZA URGENZA (rilascio copia conforme dopo 3 giorni dall’acquisto della marca da bollo): 1-4 pagine = 11,63 €; 5-10 pagine = 13,58 €; 11-20 pagine = 15,50 €; 21-50 pagine = 19,38 €.
    Tutti gli importi vanno triplicati in caso di rilascio copia CON URGENZA (con ritiro copia conforme il giorno stesso dell’acquisto della marca).
     
    Utility per il calcolo del costo dei diritti di copia:
     
    Si informa che la Conservatoria richiede altresì il pagamento dell’imposta di bollo, pertanto si invita il richiedente a munirsi di 1 marca da bollo da 16,00 € ogni 4 pagine, consegnabile/i già in cancelleria.
    (Es. se il decreto consta di 5 pagine, le marche occorrenti saranno complessivamente 3: 13,58 € per l’autentica + 2 marche da 16,00 € per l’imposta di bollo).
     
    INFORMAZIONI
    Contatti cancelleria: 0981-486752; 0981-486771; 0981-486795
    NORMATIVA
    Art. 586 c.p.c.
    Artt.2878 co. 7, 2884 e 2929 c.c.
  • Elenco moduli per il professionista delegato