Divorzio giudiziale
- Cos’è
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Il divorzio giudiziale è l’istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo.
Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale).
- Normativa
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L. 1 dicembre 1970, n.898; l. 6 Marzo 1987, n. 74
- Chi può richiederlo
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I coniugi, anche solo uno di essi, sempre con l'assistenza di un legale (uno diverso per ciascun coniuge).
- Come si richiede
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Uno dei coniugi deve presentare ricorso, in carta semplice, indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Devono, inoltre, essere allegati al ricorso i seguenti documenti, tutti da richiedersi in carta semplice specificando che sono ad uso divorzio:
- l’estratto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);
- i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi);
- la copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:
- i codici fiscali;
- le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso;
- il contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare;
- i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;
- gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;
- la certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).
Il Presidente del Tribunale stabilisce la convocazione dell'altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste.
Può inoltre adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).
Inoltre, egli nomina un giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile e la raccolta delle prove necessarie in relazione alle domande delle parti, al termine della quale verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della corte d'appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.
- Dove si richiede
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Cancelleria Civile Centrale
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 85,00
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
- Tempi
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Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.
- Stampa la scheda Divorzio giudiziale in pdf.