Modifica delle condizioni di separazione e divorzio
- Cos’è
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I coniugi separati o divorziati possono richiedere in Tribunale di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti.
- Normativa
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Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni
- Chi può richiederlo
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I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l’assistenza di un legale.
- Come si richiede
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Il coniuge o i coniugi devono presentare ricorso, in carta libera e debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione oppure del luogo in cui è residente il convenuto. Unitamente al ricorso devono essere presentati:
- la copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio;
- lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi.
Se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica.
Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.
Anche in questo caso, a seguito dell’istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.
- Dove si richiede
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Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 85,00
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Tempi
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Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.
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