Ricorso per ricongiungimento famigliare (straniero)

Cos’è

Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.

Per favorire la coesione e l’unità familiare, qualora lo straniero sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, oppure per studio o per motivi religiosi, è consentito l’ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.

Lo straniero che ha presentato alla Questura domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare o domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari che siano state respinte può proporre ricorso al Giudice del luogo in cui risiede facendosi assistere da un legale. Il Giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

Normativa

Artt. 29 e 30 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286

Chi può richiederlo

L’interessato, con l'assistenza del legale.

Come si richiede

L’interessato deve fare domanda in carta libera al Tribunale del luogo del suo domicilio o residenza, allegando:

  • la copia del visto di ingresso per lavoro subordinato o per studio o per motivi religiosi;
  • lo stato di famiglia dell’interessato;
  • la copia del provvedimento di diniego della questura del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Il giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi

Esente

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

Richiesta del nulla osta in Prefettura

La richiesta di nulla osta è inoltrata, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno, tramite raccomandata, allo Sportello Unico dell'Immigrazione istituito presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.

Il cittadino straniero per poter chiedere il ricongiungimento deve allegare alla domanda:

  • la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5.061,60) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari (ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente);
  • la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale, mediante attestazione dell'ufficio comunale o di certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla Asl locale competente per territorio.

Lo Sportello Unico deve decidere entro 90 giorni dalla richiesta.

Trascorso questo tempo, dalla richiesta, in assenza di provvedimento, il familiare residente all'estero può presentare direttamente alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare la richiesta di visto di ingresso per motivi familiari esibendo copia degli atti inviati allo Sportello Unico contrassegnati e da cui risulti la data di presentazione della domanda.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.