Legittimazione giudiziale dei figli
- Cos’è
-
La legittimazione permette l’attribuzione della qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del matrimonio (figlio naturale).
La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio è un atto solenne e irrevocabile e deve essere alternativamente formalizzata:
- nell’atto di nascita;
- in una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
- in un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, quale ad es. un notaio);
- in un testamento (qualsiasi sia la forma).
- in una domanda presentata al Giudice Tutelare.
Essa può avvenire anche per effetto di un successivo matrimonio dei genitori; nei casi in cui ciò non sia possibile (ad esempio, un genitore è deceduto o sposato con un’altra persona), si può chiedere la legittimazione con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
La legittimazione giudiziale si può fare quando ricorrono le seguenti condizioni:
- la legittimazione corrisponde agli interessi del figlio;
- la domanda sia presentata da almeno uno dei genitori;
- c’è l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a sposarsi per i genitori;
- l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato, e l’assenso del coniuge dell’altro genitore;
- il consenso del figlio legittimando, se ha compiuto i 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, o la sentenza del tribunale dei minorenni che sostituisce il consenso.
- Normativa
-
Artt. 280 e segg. c.c.
- Chi può richiederlo
-
I genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.
- Come si richiede
-
La procedura si svolge davanti al Tribunale dei minorenni (Catanzaro) se il legittimando è minorenne, davanti al Tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente se il legittimando è maggiorenne.
In quest’ultimo caso la domanda di legittimazione deve essere sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale e presentata in cancelleria.
All'istanza bisogna allegare:
- la copia integrale dell'atto di nascita del genitore legittimante e del figlio legittimando;
- lo stato di famiglia del legittimante;
- il certificato di stato libero del legittimante o, se questi è sposato, il certificato di matrimonio, nonché la dichiarazione per atto pubblico da cui risulta l'assenso del coniuge;
- il provvedimento di separazione, se il richiedente è legalmente separato;
- il certificato di residenza del legittimante;
- i documenti giustificativi da cui risulti l'impossibilità o il gravissimo ostacolo alla legittimazione del figlio per susseguente matrimonio.
In caso di esito negativo per la richiesta di legittimazione del Tribunale può essere presentata una nuova domanda:
- allo stesso Tribunale, se esistono nuove prove o si verifica un mutamento della situazione di fatto;
- ad un altro Tribunale, se il richiedente ha modificato la propria residenza.
- Dove si richiede
-
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
-
- Contributo Unificato di € 85,00
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Modulistica
-
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Tempi
-
Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.
- Stampa la scheda Legittimazione giudiziale dei figli in pdf.