Adozione di persona maggiorenne

Cos’è

Con il provvedimento di adozione l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio ed il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.

Normativa

Artt. 291 e segg.. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184

Chi può richiederlo

Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne, con l'assistenza di un legale.

Di regola, l’adottante non deve avere figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) minorenni e deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica) e deve superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare. 

Inoltre, l’interessato, per poter richiedere il servizio, deve avere il consenso (salvo casi particolari in cui non possa essere richiesto) di:

  • adottante e adottando e loro eventuali coniugi;
  • figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
  • genitori dell'adottando.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Come si richiede

L'interessato deve presentare domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante, allegando i seguenti documenti:

  • la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita;
  • il certificato di residenza di adottando e adottante (in bollo);
  • il certificato di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante;
  • lo stato di famiglia storico (in bollo) di adottando e adottante;
  • il certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l’art. 311 c.c.).

I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.

Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine dell’adottando e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese.

In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un’istanza separata per ciascun adottando.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello stato civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione della sentenza
Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contezioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.