Tutela giudiziale

Cos’è

La tutela giudiziale è una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti dichiarati interdetti giudiziali. Può essere aperta solo a seguito di sentenza di interdizione.

Possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi, se tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale.

Il tutore (che cura l’interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominata tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l’interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Normativa

Art. 414 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

Lo stesso interdetto, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, il tutore o curatore, il Pubblico Ministero. È necessaria l’assistenza di un legale.

Come si richiede

Il richiedente può aprire il procedimento di interdizione presentando ricorso in carta libera e contenente l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, presso il Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi. Devono essere allegati al ricorso: il certificato di residenza, l’estratto dell’atto di nascita, lo stato di famiglia, la documentazione medica (ove disponibile).

Si fissa l’udienza di comparizione del ricorrente, della persona per cui è richiesta l’interdizione e di tutti coloro che sono nominati nella domanda, nel corso della quale il giudice istruttore (nominato dal Presidente del Tribunale) procede all’esame del soggetto, sente il parere delle altre persone citate o può disporre d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni.

Se il Giudice istruttore pronuncia sentenza di interdizione, il cancelliere dell'autorità trasmette copia del provvedimento al Giudice Tutelare, il quale procederà alla nomina del tutore a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (immobili, mobili, crediti e debiti) dell’interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni.

Dove si richiede

Cancelleria Centrale Civile

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi
  • Esente da Contributo Unificato
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)

Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della richiesta.

Effetti

La sentenza di interdizione priva l’interessato della capacità di agire, quindi di compiere validamente attività giuridicamente rilevanti, fatta eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione che il Tribunale abbia eventualmente autorizzato l’interdetto a compiere autonomamente. Gli atti compiuti dall’interdetto in violazione di quanto sopra possono essere annullati su istanza del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi e di chiunque vi abbia interesse.

Doveri del tutore

Il tutore deve: aver cura dell’interdetto; rappresentare l’interdetto in tutti gli atti civili; amministrare i beni dell’interdetto; procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto; tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

Il tutore può chiedere al Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

N.B. L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.

Rapporti con Istituti affini

L’incapace parziale che sia stato inabilitato è soggetto alla curatela anziché alla tutela. Pertanto può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, necessita del consenso del curatore e, a seconda dei casi, dell’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

Qualora il soggetto interessato sia parzialmente incapace, oppure, in caso di incapacità totale, qualora la gestione degli interessi del medesimo non sia complessa, può essere promosso il procedimento per la nomina dell’Amministrazione di sostegno.

Esistono inoltre altre due forme di tutela: la

(per il minorenne i cui genitori siano deceduti o decaduti dalla potestà genitoriale) e la tutela legale (richiesta dalla Procura della Repubblica e aperta d’ufficio dal Giudice Tutelare per il condannato a sentenza penale).

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