Tutela di un minore

Cos’è

La tutela è una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei minore i cui genitori siano morti o, per altre cause, non possano esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità o residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale).

Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Normativa

Art. 343 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

Hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l’apertura della tutela:

  • l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;
  • il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore;
  • i parenti entro il 3° grado;
  • la persona designata quale tutore o protutore.
Come si richiede

Il richiedente deve presentare il ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore, allegando:

  • il certificato di residenza;
  • l’estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune);
  • lo stato di famiglia;
  • l'eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni mobili, immobili, crediti e debiti del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi
  • Esente da Contributo Unificato
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

Doveri

Il tutore deve: aver cura della persona del minore; rappresentare il minore in tutti gli atti civili; amministrare i beni del minore; procedere alla formazione dell’inventario dei beni del minore; tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

N.B. L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.

Rapporti con istituti affini

Il minore con più di 16 anni che, autorizzato, abbia contratto matrimonio è soggetto alla curatela.

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