Nomina curatore speciale per scomparso
- Cos’è
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Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale che si occupi della cura degli adempimenti urgenti e dei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio e che rappresenti lo scomparso in giudizio e in ambito negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa).
La nomina del curatore non avviene se la persona aveva già individuato un rappresentante volontario (legale rappresentante o procuratore). In questo caso, il Tribunale provvederà soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.
Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso, sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).
Le funzioni del curatore cessano:
- con l'acquisizione di notizie (circa l'esistenza in vita o il suo decesso);
- con l'esaurimento del patrimonio;
- con la dichiarazione di assenza, seguita dall'immissione nel possesso dei beni dell'assente.
- Normativa
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Artt. 48 e segg. c.c.
- Chi può richiederlo
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I presunti successori legittimi, il Pubblico Ministero e tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti.
- Come si richiede
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L’interessato deve presentare ricorso presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso, con indicazione del nome, cognome e residenza dello scomparso e degli atti da compiere.
Occorre, inoltre, allegare al ricorso:
- l’atto di nascita e il certificato di residenza della persona scomparsa;
- le notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione del ricorrente davanti a sé o a un giudice da lui designato.
- Dove si richiede
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Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Esente da Contributo Unificato
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)
- Modulistica
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Nota d’iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Tempi
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Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda.
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