Dichiarazione di assenza

Cos’è

Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso.

La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite.

Normativa

Artt. 48 e segg. c.c.; artt. 721 - 722 c.p.c.; art. 190 disp. att. c.p.c.

Chi può richiederlo

I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. È necessaria l’assistenza di un legale.

Come si richiede

L’interessato deve presentare ricorso (in carta libera) presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare l’atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.

Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione (davanti a sé o a un giudice da lui designato) del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.

La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali (annotando tale adempimento sull’originale della sentenza) e annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza e la pubblicazione della stessa in GU e nei due giornali, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordinerà l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi
  • Esente da Contributo Unificato
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.