Istanza di sospensione concordata
- Cos’è
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L’istanza di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita, può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d’acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell’incanto.
Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.
- Normativa
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Art. 624-bis e segg. c.p.c.
- Chi può richiederlo
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Congiuntamente i creditori, muniti di titolo esecutivo, e i debitori.
- Come si richiede
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Gli interessati devono depositare l’istanza, redatta in carta libera, presso la cancelleria del Tribunale competente per il procedimento.
Se l’istanza è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell’Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze.
In caso contrario il Giudice dell’Esecuzione fissa l’udienza di comparizione delle parti e provvede con ordinanza.
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
La sospensione è disposta una sola volta.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.
Per le esecuzioni mobiliari, assieme all’istanza compilata, occorre presentare la lettera dell’Istituto Vendite Giudiziarie con la data dell’asporto dei beni (che è in possesso del debitore).
- Dove si richiede
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Cancelleria Esecuzioni
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Esente, se successiva all’istanza di vendita
- Marca da bollo di € 16,00 se precedente all’istanza di vendita
- Versamento forfettario all’IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)
- Tempi
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Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda. Successivamente, la sospensione concordata è decisa in tempi brevi.
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