Istanza di conversione del pignoramento
- Cos’è
-
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Tale servizio soddisfa l’esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
- Normativa
-
Art. 495 c.p.c.
- Chi può richiederlo
-
Il debitore, con o senza l’assistenza di un legale.
- Come si richiede
-
L’interessato deve presentare apposita istanza presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato effettuato il pignoramento e gli interessi maturati dalla data della notifica del precetto.
Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato su un libretto di deposito giudiziario 1/5 del debito complessivo presso l’Ufficio Postale della sede del Tribunale, intestato al debitore con riferimento alla causa di esecuzione (numero RG) o un assegno circolare non trasferibile intestato al Giudice delle Esecuzioni.
L’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunciata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista.
Il giudice entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, fissa l’udienza in cui vengono sentite le parti, e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.
In conclusione di questa udienza il giudice rinvia ad un'altra udienza nella quale, dopo aver verificato il buon esito dei versamenti, dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 18 mesi. L’istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell’immobile e l’incameramento delle somme versate.
- Dove si richiede
-
Cancelleria Esecuzioni
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
-
- Esente, se successiva all’istanza di vendita
- Marca da bollo di € 16,00, se precedente all’istanza di vendita
- Modulistica
-
Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)
- Tempi
-
Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda.
- Stampa la scheda Istanza di conversione del pignoramento in pdf.