Istanza di vendita del bene immobile pignorato
- Cos’è
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L'istanza di vendita è la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, pena la sua perdita di efficacia.
L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.
- Normativa
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Artt. 491 e segg. c.p.c.
- Chi può richiederlo
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Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo.
- Come si richiede
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L’interessato deve presentare l'istanza di vendita, redatta in carta libera, presso il Tribunale competente per il procedimento.
Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:
- l’estratto del catasto o la relazione notarile sostitutivo;
- i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
- la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l’invio di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
L’estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Depositata l’istanza di vendita e la documentazione ipocatastale, il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto scelto dall’elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell’immobile.
Il Giudice nomina un custode all’udienza in sostituzione del debitore.
- Dove si richiede
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Cancelleria Esecuzioni
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 242
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)
- Tempi
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Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda.
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