Accettazione di eredità con beneficio d’inventario

Cos’è

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d’inventario.

L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).

Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare.

Normativa

Artt. 321, 374, 394, 470 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

Gli eredi e - nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche - chi li rappresenta.

Come si richiede

L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto).

In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale munito dei seguenti documenti:

  • il certificato di morte (in carta libera);
  • il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto;
  • il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante;
  • il codice fiscale del defunto;
  • la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;
  • la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.

Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di  € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria. Successivamente, l’atto viene trasmesso all’Ufficio del Territorio per la trascrizione dell’atto (obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili).

La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario (necessario per accertare la consistenza dell’eredità), per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale.

I termini da rispettare per non perdere il beneficio d’inventario sono i seguenti:

  • se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto entro tre mesi dall’apertura della successione (salva proroga);
  • se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari, la dichiarazione di accettazione può essere resa entro 10 anni e, una volta fatta, l’inventario va eseguito entro tre mesi (salvo proroga);
  • in ogni caso, se viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione va resa entro 40 giorni dal suo compimento.

Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato).

L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi
  • Esente da Contributo Unificato
  • Due marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per il ritiro della copia per la trascrizione)
  • Marca da bollo da € 11,06 per diritti di cancelleria (33,18 per il ritiro urgente della copia)
  • Imposta di registro di € 294,00 (€ 200,00 per imposta ipotecaria, € 59,00 di bolli forfettizzati e € 35,00 di tassa ipotecaria) per la trascrizione dell’atto all’Ufficio del Territorio

Per le onlus vi è esenzione dai bolli.

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

La copia dell’atto di rinuncia può essere ritirata immediatamente, una volta ricevuto dall’Agenzia del Territorio.

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