Ammortamento di un titolo di credito
- Cos’è
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Nel caso in cui un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) sia smarrito, distrutto o rubato se ne deve chiedere l'ammortamento. Con la procedura dell'ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato.
L’ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell’assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l’assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato).
- Normativa
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Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. n. 948/1951
- Chi può richiederlo
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Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L’ammortamento dell’assegno circolare può essere richiesto anche dall’istituto che lo ha emesso.
- Come si richiede
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L’interessato deve indirizzare la richiesta di ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile o, in alternativa, èdel luogo:
- di residenza di chi fa la richiesta (per la cambiale, il vaglia cambiario, l’assegno bancario);
- in cui ha una sede l’istituto di credito che ha emesso il titolo (per gli assegni circolari, il vaglia postale trasferibile, libretti, certificati o fondi comuni di investimento).
Nella richiesta (da depositare in cancelleria) devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali si è perso o distrutto.
All’istanza devono essere allegati:
- la denuncia di smarrimento a Polizia e/o Carabinieri;
- la prova di avvenuta comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di Credito emittente (che deve avvenire con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione).
Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portare copia dell’istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’Istituto che ha rilasciato il titolo.
Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l’assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (disposta per assegni, cambiali, azioni, polizze di carico), purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. e/o affissione presso l’istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto.
Devono, quindi, essere richieste due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche:
- a uno dei più vicini stabilimenti della società emittente, la quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali il titolo è pagabile;
- al traente ed al trattario.
Se prevista (è sempre necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. per cui ha bisogno della fotocopia del decreto. Successivamente l’interessato deve portare fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione).
Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto, a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l’ammortamento. Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.
Decorsi i termini per l’eventuale opposizione da parte del detentore, l’interessato deve chiedere il certificato di non interposta opposizione, portando in visione la copia del decreto di ammortamento e l’originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo.
- Dove si richiede
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Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 85,00
- Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Due marche da bollo di € 16,00 (per il certificato di non interposta opposizione)
- Una marca da bollo di € 3,68 per diritti di certificazione (per il certificato di non interposta opposizione)
- Diritti di copia (per le copie del decreto del Presidente) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)
- Eventuali costi di pubblicazione su G.U.
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Tempi
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Il decreto di ammortamento è emesso entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
- Stampa la scheda Ammortamento di un titolo di credito in pdf.