Riabilitazione protestato

Cos’è

Il provvedimento di riabilitazione è emesso dal Tribunale nei confronti del debitore che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell’ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell’ultimo protesto).

Normativa

L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 come modificato dall’art. 3 L. n° 235 e come modificato dall'art. 13  D.Lgs. 150/2011

Chi può richiederlo

L’interessato o un suo delegato, munito di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.

Come si richiede

L’interessato deve presentare la domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato, allegando:

  • la fotocopia del documento d’identità e il codice fiscale dell’interessato;
  • il titolo protestato in originale, unitamente alla levata di protesto
  • la documentazione che dimostri il pagamento del titolo, ad es. la dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari) o la quietanza del titolo da richiedere in banca);
  • la Visura protesti aggiornata a 15 giorni e acquisibile in Camera di Commercio.

In mancanza dell’originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi ad identificare il titolo e, se possibile, la fotocopia del titolo rilasciata dalla banca. Inoltre, l’interessato, può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto.

È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.

La riabilitazione viene accordata  con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato ne viene a conoscenza per mezzo di comunicazione da parte della cancelleria, dove potrà recarsi per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.

Contro il provvedimento  di diniego di riabilitazione  o contro il decreto  di riabilitazione, l’interessato o chi ne abbia interesse può presentare opposizione  alla  Corte d’Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento  di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all’estero).

L’interessato, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011), viene invitato dalla C.C.I.A.A. a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione (in luogo del  certificato di non interposta opposizione).  La Camera di Commercio provvede poi alla verifica della dichiarazione sostitutiva presso  la Corte d’Appello. A questo punto la  pratica  è conclusa ed il protesto si può considerare come mai avvenuto.

Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano Terra

Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato

Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per le copie autentiche del decreto del Presidente) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di riabilitazione è emesso entro circa 20 giorni dal deposito della domanda.

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