Separazione consensuale
- Cos’è
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La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni.
I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli.
In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere:
- di essere autorizzati a vivere separati;
- che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori;
- che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
- di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale.
- Normativa
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Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c.
- Chi può richiederlo
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I coniugi in maniera congiunta, da soli oppure con l’assistenza di un avvocato difensore. Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma l’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi.
- Come si richiede
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Gli interessati devono presentare ricorso in carta semplice, indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o il domicilio di almeno uno dei coniugi.
Il ricorso deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi, deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi (muniti di documento d’identità in corso di validità) al momento del deposito presso la cancelleria del Tribunale, alla presenza dell’addetto dell’Ufficio che lo riceve e che ne autenticherà le firme. Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma notificato all’altro coniuge, o da avvocato munito di procura da parte di uno o di entrambi i coniugi.
Devono, inoltre, essere allegati al ricorso i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione legale:
- l’estratto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);
- i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi).
Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:
- i codici fiscali;
- le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso;
- il contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare;
- i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;
- gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;
- la certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).
Successivamente, dopo 15 giorni dal deposito, le parti possono rivolgersi alla cancelleria per conoscere la data e l’ora dell’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale.
All'udienza i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d’identità. In caso di impedimento a comparire dell’uno o dell’altro coniuge può essere chiesto il rinvio dell’udienza producendo documentazione attestante l’impedimento.
Casi particolari:
- se uno dei due coniugi si trova all’estero o in un’altra città, può sottoscrivere la domanda davanti ad un notaio che provvederà all’autentica;
- se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda davanti al direttore del carcere e l’altro coniuge provvederà al deposito e alla firma della domanda in cancelleria (il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta);
- se uno dei due coniugi non può comparire in udienza, può fare una procura notarile ad un suo rappresentante che riporti tutte le condizioni della separazione non modificabili.
I coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale e quest’ultimo può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. Se la conciliazione riesce, il Presidente fa redigere processo verbale dell'avvenuta conciliazione.
Nel caso contrario, invece, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. Su richiesta del Presidente, le parti confermeranno le condizioni concordate e firmeranno il verbale.
La comparizione dei coniugi davanti al Presidente assume grande importanza e quest'ultimo ha il potere di guidare il consenso delle parti dando loro suggerimenti ed indicazioni che facilitino l'accordo sulla fissazione di clausole e condizioni per le quali è prevedibile una successiva omologazione.
Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il Tribunale (che provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente alla "fase dell'omologazione"), dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione e ordinando contestualmente all'ufficiale dello Stato civile l'annotazione sull'atto di matrimonio.
La Cancelleria invierà alle parti la comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di omologa, cioè il provvedimento con cui il Tribunale ratifica le condizioni di separazione concordate fra i coniugi.
Successivamente sarà possibile recarsi presso la stessa Cancelleria ove è stato depositato il ricorso, per ritirare le copie autentiche dell’atto di separazione, composto da:
- il ricorso per separazione;
- il verbale di comparizione all’udienza presidenziale;
- il decreto di omologa del Tribunale.
Dette copie sono gratuite e servono per comprovare l’avvenuta separazione, anche ai fini di ulteriori necessità (voltura di eventuali utenze, ecc...).
- Dove si richiede
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Cancelleria Centrale Civile
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 37,00
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Tempi
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Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.
- Avvertenze
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Quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Lì dove debbano intervenire passaggi immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale (occorre che contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato). In tali casi è consigliabile che gli interessati si rivolgano a legali, per evitare difficoltà di omologazione della separazione.
- Effetti
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All’atto pratico, la separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) producendo conseguenze che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.
Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli. Resta inteso che dato il carattere transitorio della separazione, è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per formalizzare la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.
Dalla data dell’udienza devono decorrere tre anni per poter richiedere il divorzio.
- Rapporti con Istituti affini
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In assenza di un provvedimento o comunque nel caso i cui i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso ad un Giudice, si pone in essere la cosiddetta separazione di fatto. Questa non è necessariamente caratterizzata dalla mancanza di coabitazione, ma sicuramente da un allontanamento sostanziale e da un certo disinteresse per il coniuge. La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale. Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive (tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole"), cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.
L'ordinamento giuridico riconosce come separazione legale, unicamente le due forme della separazione giudiziale (fondata sull'intollerabilità della convivenza) e della consensuale (fondata sul consenso dei coniugi). Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un accordo su tutti gli aspetti della separazione, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per Separazione giudiziale.
Dalla data dell’udienza devono decorrere tre anni per poter richiedere il divorzio, che sia Congiunto o che sia Contenzioso
- Stampa la scheda Separazione consensuale in pdf.