Divorzio congiunto
- Cos’è
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La procedura di divorzio congiunto è l'istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).
Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale).
I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.
- Normativa
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L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74
- Chi può richiederlo
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I coniugi in maniera congiunta, con l'assistenza di un legale (anche uno solo per entrambi).
- Come si richiede
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I coniugi devono presentare la domanda, redatta in carta libera, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno di loro.
Il ricorso deve contenere le seguenti informazioni:
- il Tribunale che deve pronunciarsi;
- le generalità dei coniugi;
- l’oggetto della domanda;
- l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni;
- l’indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
- la disciplina che dopo la pronuncia di divorzio dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori.
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti in carta semplice (esenti bollo):
- la copia integrale, il certificato o l’estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- lo stato di famiglia e certificato di residenza storico di entrambi i coniugi (nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre in Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto);
- la copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché l’eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati;
- la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi.
All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile). Se uno dei due coniugi si trova in carcere può sottoscrivere la domanda davanti al direttore del carcere e l’altro coniuge provvederà al deposito e alla firma della domanda in cancelleria (il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta).
L’avvocato può anche esser uno solo per entrambi i coniugi posto, in questo caso, che entrambi i coniugi compaiano personalmente in udienza. Se gli avvocati sono due, invece, uno dei coniugi può esser rappresentato dal proprio avvocato in udienza.
Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Quando il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale la copia integrale della sentenza di divorzio con l’attestazione del passaggio in giudicato, provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile, la annota sull’atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai Comuni di nascita e residenza, se diversi.
NB. È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà ad inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato Civile.
- Dove si richiede
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Cancelleria Civile Centrale
Piano Terra
Orario di apertura: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 37,00
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM
- Modulistica
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Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
- Tempi
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Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.
- Effetti
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Con la sentenza di divorzio viene meno lo status di coniuge, cessano definitivamente i reciproci obblighi coniugali e si recupera lo stato libero. Alla moglie, inoltre, sarà inibito l’uso del cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi, dopo aver accertato la sussistenza di un interesse in tal senso, meritevole di tutela, suo o dei figli.
- Stampa la scheda Divorzio congiunto in pdf.